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Nel diritto italiano, l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In tale circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato dal debitore e quindi in che misura debba risarcire il creditore e in che misura invece il rischio vada accollato al creditore.

Tale nozione è definita nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 1218 del codice civile, che così sancisce: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

La dottrina partendo dall'art. 1218 ha proposto alcune distinzioni nell'ambito della categoria dell'unitario concetto di inadempimento: la prima distinzione si ha tra inadempimento totale e inadempimento parziale. Nel primo caso la prestazione manca del tutto, nel secondo caso la prestazione è stata eseguita, ma con modalità tali da renderla qualitativamente o quantitativamente inesatta. Rientra in quest'ultimo caso il ritardo, definito come violazione di una modalità temporale di esecuzione della prestazione.

Presupposto dell'inadempimento è l'esistenza di una obbligazione, in forza della quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto, detto creditore. Non concreta dunque un'ipotesi di inadempimento la mancata esecuzione di una obbligazione naturale, o l'inosservanza di un onere.

La legge effettua un'ulteriore distinzione, a seconda che l'inattuazione sia imputabile o non imputabile al debitore. Si noti che solo la prima ipotesi merita la qualifica di inadempimento; essa comporta la responsabilità del debitore tenuto al risarcimento del danno.

Tuttavia, in ordine all'interpretazione di tale norma, che si basa sull'integrazione dell'art. 1218 c.c. con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) c.c., ed alla "imputabilità" della non attuazione del rapporto, la dottrina è ancora oggi divisa. Possono identificarsi due grandi orientamenti, uno di tipo soggettivistico (che esige la colpa quale elemento psicologico dell'inattuazione) l'altro oggettivistico (secondo cui l'inadempimento si sostanzia nel solo elemento materiale della non attuazione del rapporto - cd. responsabilità oggettiva).