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Può capitare che il de cuius abbia disposto del suo patrimonio andando a lederne quella porzione riservata ai legittimari. In tal caso la disposizione testamentaria non è automaticamente nulla per il solo fatto che ha leso la cosiddetta "quota indisponibile" dell'asse ereditario.

I legittimari potranno agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto leso. L' azione che dà ai legittimari questa possibilità è la cosiddetta "azione di riduzione".

In particolare essi possono aggredire:

  1. le donazioni fatte in vita dal de cuius
  2. le altre quote ereditarie e i legati

Per prima cosa si riducono le disposizioni testamentarie (eredità e legati) nella misura eccedente la quota legittima e proporzionalmente tra loro (artt. 554,558 c.c.)

Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta a integrare le quote legittime lese, gli eredi possono agire sulle donazioni fatte in vita dal de cuius partendo dalla più recente e arrivando alla più risalente, fino all'integrazione della quota legittima (art. 550 c.c.).

Per prevenire le conseguenze che possono derivare da quest'ultima disposizione, e soprattutto per tutelare la posizione dei terzi acquirenti dei beni precedentemente donati, l'art. 563 c.c. dispone che se l'azione è esercitata nei confronti di un donatario che ha nel frattempo alienato il bene donato, l'azione va in prima battuta esercitata nei confronti di questo, che dovrà versare la somma corrispondente il valore del bene. Se tale azione risulta infruttuosa, il legatario potrà aggredire il bene presso il terzo acquirente: tale azione non sarà più possibile una volta trascorsi venti anni dalla donazione.